lunedì 12 agosto 2013

DECRETO DEL FARE......D.L. 69/2013: disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Tratto dal sito della Camera dei Deputati che ha definitivamente convertito in legge il cosiddetto decreto del fare. Infatti il 9 agosto scorso è terminato l'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, che è stato approvato con numerose modifiche e integrazioni. Il provvedimento è ora in attesa di promulgazione e della successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
informazioni aggiornate a venerdì, 9 agosto 2013
ll decreto-legge n. 69 del 2013 (A.C. 1248) ha come base le Raccomandazionirivolte all’Italia dalla Commissione europea il 29 maggio 2013 nel quadro della procedura di coordinamento delle riforme economiche per la competitività (“semestre europeo”). Il provvedimento, che nel testo iniziale consta di 86 articoli – numero poi incrementato a seguito dell’esame presso le Camere -  reca un ampio novero di interventi, che rispondono alle esigenze di semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese, nonché di abbreviare la durata dei procedimenti civili, riducendo l’alto livello del contenzioso civile e promuovendo il ricorso a procedure extragiudiziali; essi mirano altresì a sostenere il flusso del credito alle attività produttive, anche diversificando e migliorando l’accesso ai finanziamenti, e, infine, a proseguire la liberalizzazione nel settore dei servizi e migliorare la capacità infrastrutturale, incluso il settore dei trasporti.

Sostegno alle imprese
Un primo elemento è costituito dal sostegno alle imprese, che si articola, all’interno del decreto-legge, in interventi diversi, nell’obiettivo di incentivare gli investimenti, per incrementare la competitività del tessuto produttivo. A tal fine (articolo 1), vengono ampliate le possibilità di accesso al credito per le piccole e medie imprese, mediante una parziale riforma delle regole di accesso al Fondo di garanzia, di cui all’articolo 2, comma 100 della legge n. 662 del 1996, del quale si è inoltre previsto, con una modifica apportata nel corso dell’esame parlamentare, l’estensione anche ai professionisti iscritti agli ordini professionali ed alle associazioni di professioni non organizzate, nonchè la possibilità che contributi volontari, di enti, società o singoli cittadini possano affluire al Fondo di garanzia per essere destinati al sostegno della microimprenditorialità. Per il rinnovo dei macchinari e degli impianti ad uso produttivo, viene individuato (articolo 2) un meccanismo incentivante in base al quale, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti, viene costituito un plafond - il cui ammontare è fissato in 2,5 mld di euro, eventualmente incrementabile fino a 5 miliardi di euro sulla base del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti e nei limiti delle risorse disponibili – che, fino al 31 dicembre 2016, fornisce provvista alle banche per la concessione di finanziamenti alle imprese che intendono effettuare investimenti per rinnovare i propri macchinari. Tra gli acquisti incentivati sono inoltre ricompresi anche i beni strumentali d’impresa, gli investimenti in hardware ed in altre tecnonologie digitali e, tra i destinatari dei finanziamenti, anche gli intermediari finanziari che esercitano attività di leasing (purché garantiti da banche).
Viene poi previsto (articolo 3) un finanziamento, per 150 milioni di euro, dei contratti di sviluppo aventi ad oggetti programmi nel settore industriale e agroindustriale, nonché (articolo 57) un contributo alla spesa (per attività di ricerca industriale, ma anche in campo artistico, musicale ed umanistico, con particolare riferimento alla digitalizzazione dei prodotti), nel limite del cinquanta per cento della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto disponibili nel Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR).
Spesa pubblica
Nel decreto legge sono state inoltre inserite (articolo 3-bis) le norme recate daldecreto-legge 24 giugno 2013, n. 72 (il cui iter di conversione non è stato proseguito) in tema di pagamento dei debiti sanitari, e che stabiliscono misure dirette ad anticipare e concludere la procedura per il riparto, fra le regioni e le province autonome, delle anticipazioni di liquidità previste per il 2013, pari a 5 miliardi di euro, per il pagamento dei debiti sanitari di cui al decreto legge 35/2013. Sempre in tema di spesa, oltre a consentirsi l’accesso della Associazione italiana della Croce rossa ad una anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti scaduti (articolo 49-quater) viene introdotta una nuova disciplina dell’attività volta alla razionalizzazione della spesa pubblica, che sostituisce – semplificandola e rifondendola in un unico articolo - quella attualmente disposta dagli articoli da 1 a 6 del decreto legge n. 52/2012. La nuova disciplina conferma gli organi cui è affidata l’attività in esame già previsti dal D.L. 52 sopradetto, vale a dire il Comitato interministeriale ed il Commissario straordinario, la cui durata, prevista in un anno dalla disciplina vigente, viene ora estesa a tre anni, ed a cui sono affidati poteri conoscitivi nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche, nonché poteri ispettivi, a mezzo degli organi della Ragioneria Generale dello Stato. Inoltre, con l’articolo 12-ter viene destinata una quota annua fino a 100 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziate dal decreto-legge n. 35/2012 per il pagamento dei debiti pregressi delle amministrazioni territoriali, in favore delle imprese creditrici dei comuni che abbiano deliberato ildissesto finanziario.
Settori energetici
Un altro intervento è riferibile ai settori energetici, che, per quanto concerne il settore del gas, consiste in misure orientate alla liberalizzazione, con l’obiettivo di tutelare ed incrementare la concorrenza: in particolare viene circoscritto (articolo 4) il perimetro del regime di tutela attualmente previsto per i c.d. “clienti vulnerabili”, limitando il servizio di tutela gas ai soli clienti domestici, e viene velocizzato l’avvio delle prime gare di distribuzione del gas per ambiti territoriali, rafforzando i termini e le competenze delle Regioni; viene inoltre esteso il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti anche all’erogazione di contributi per la chiusura di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e la loro contestuale trasformazione in impianti di distribuzione esclusiva di metano (e di GPL, come aggiunto nell’esame da parte delle Camere) per autotrazione. Con riferimento al settore elettrico gli interventi contenuti nel decreto-legge (articolo 5) sono volti alla riduzione dei prezzi dell’energia, modificando le modalità di determinazione delle tariffe concesse agli impianti in regime Cip e destinando le risorse derivanti dall’estensione della c.d. Robin tax (maggiorazione Ires), alla riduzione di una componente della bolletta elettrica. Anche le coltivazioni sotto serra sono oggetto di norme agevolative (articolo 6).
Fondi strutturali europei
Oltre ad alcune norme tese a favorire il partenariato pubblico-privato nell’ambito della cooperazione allo sviluppo (articoli 7 ed 8), specifiche misure affrontano il tema del ritardo nell’utilizzo dei fondi strutturali europei. A tal fine l’articolo 9, che riguarda l’utilizzazione degli stessi, compresi quelli inerenti lo sviluppo rurale e la pesca, nonché la realizzazione dei progetti finanziati con i medesimi fondi, prevede: - l’obbligo per le amministrazioni e le aziende dello Stato di dare precedenza, nella trattazione degli affari di propria competenza, ai procedimenti, provvedimenti ed atti relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all’utilizzazione dei fondi stessi; - la facoltà dello Stato, o della Regione, ove accertino ritardi ingiustificati nell’adozione di atti di competenza degli enti territoriali, di intervenire in via sussidiaria sostituendosi all’ente inadempiente. L’Ente nazionale per il microcredito viene sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Viene poi rafforzato (articolo 9-bis) lo strumento del contratto istituzionale di sviluppo, anche con il coinvolgimento diInvitalia spa. 
Amministrazione digitale
Gli articoli 13, 15 e 16 del provvedimento concernono il potenziamento dell’Agenda digitale italiana, perseguito mediante misure che intervengono sui soggetti che operano in materia. A tal fine sono apportate diverse modifiche: - alla Cabina di regia, cioè il soggetto a cui, con l’art. 47 del D.L. 5/2012, sono state conferite attribuzioni di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dell’Agenda; - all’Agenzia per l’Italia digitale, cioè il soggetto cui sono state attribuite funzioni operative nel settore; - alla Commissione per il sistema pubblico di connettività,cioè il soggetto preposto dall’art. 79 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) agli indirizzi strategici del Sistema Pubblico di Connettività(SPC). Per l’attuazione dell’Agenda digitale, agli articoli 10, 14 e 17 sono previste misure di: - semplificazione di adempimenti per i gestori di postazioni di accesso ad internet; - incentivazione dei cittadini all’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti con le amministrazioni pubbliche; - uniformità temporale per l’utilizzo del fascicolo sanitario elettronico (FSE) su tutto il territorio nazionale e la realizzazione della relativa infrastruttura centrale. Due articoli aggiuntivi (16-bis e 17-ter) hanno inoltre disposto: modifiche alla disciplina dei furti di identità di cui alD.Lgs.141/2010, consentendo di effettuare ulteriori richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione al fine di accertare l'identità dei soggetti; l’istituzione  del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) modificando conseguentemente il Codice dell’amministrazione digitale. Viene poi rafforzata la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, escludendosi la trasmissione via fax delle comunicazioni di documenti tra le amministrazioni, prevedendosi inoltre che le stesse procedano alla consultazione degli atti ai fini degli accertamenti d'ufficio esclusivamente per via telematica (vale a dire escludendo l'utilizzo del fax).
Infrastrutture
Il tema delle infrastrutture è considerato in particolare dagli articoli 18 e 19, il primo dei quali, al fine di consentire nel 2013 la continuità dei cantieri in corso (espressamente elencati in norma), prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, ripartita nel quinquennio 2013-2017, la cui copertura è assicurata attraverso la riduzione delle risorse di diverse disposizioni di spesa, tra cui le dotazioni finanziarie previste per la definizione dei rapporti contrattuali stretto di Messina, per il Trattato di amicizia Italia – Libia, quelle relative alla realizzazione della nuova linea AV/AC Torino Lione, ed altre. Le norme sul “programma 6.000 campanili”, che destina risorse ai piccoli comuni per interventi infrastrutturali e di manutenzione varia, sono state modificate ampliando la platea dei comuni beneficiari (articolo 18). Al medesimo articolo sono stati inoltre inseriti nuovi stanziamenti, per 150 milioni di euro, da assegnare al Fondo unico per l’edilizia scolastica
L’articolo 19 interviene invece sulla disciplina degli incentivi fiscali per la realizzazione di nuove infrastrutture, riducendo da 500 a 200 milioni di euro il valore dell’opera al di sopra del quale viene concesso l’incentivo. Un’ulteriore misura riguarda la tassazione agevolata dei cd. project bond (ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 83 del 2012), ed è volta a rendere strutturali le agevolazioni fiscali in materia, vale a dire la deducibilità degli interessi passivi e il regime agevolato, ai fini delle imposte di registro e ipocatastali, per le garanzie (e le operazioni ad esse correlate) rilasciate in relazione all’emissione di project bond.Continua invece ad applicarsi alle sole obbligazioni emesse nei tre anni successivi al 26 giugno 2012 l’agevolazione relativa al regime fiscale sugli interessi, consistente nell’equiparazione a quello sui titoli di Stato (12,5%). Sempre in materia di infrastrutture, possono segnalarsi l’articolo 46, che prevede una deroga straordinaria, fino al 31 dicembre 2015, ai limiti di spesa vigenti per le spese effettuate dagli enti locali coinvolti nell’organizzazione dell’ EXPO Milano 2015, e l’articolo 46-ter che concede uno specifico finanziamento al Ministero delle politiche agricole per partecipare all’EXPO medesimo. Sempre in tema di EXPO da segnalare infine la norma che obbliga il Comune di Milano, nonché gli enti coinvolti nella realizzazione dell'evento, a pubblicare sul proprio sito ufficiale le spese sostenute per l'organizzazione dell’evento. Si prevede inoltre che possa procedersi ad assunzione di personale a tempo determinato, con particolari condizioni rispetto alla disciplina generale dell'istituto, da parte delle società in house degli locali soci dell'EXPO. Nel medesimo articolo 19 si dispone inoltre la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del pagamento dei canoni demaniali marittimi.
L'articolo 25 è finalizzato ad adeguare lo svolgimento dell'attività di vigilanza e di concedente esercitata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) sui concessionari della rete autostradale, in conseguenza della soppressione dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali e del conseguente assetto istituzionale determinatosi e relativo al trasferimento di funzioni dall’ANAS al Ministero.
Un altro insieme di norme intervengono sul decreto legislativo n. 163 del 2006(Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), con riguardo in particolare all’ articolo 21, che reca il differimento del termine di entrata in operatività delle disposizioni in materia di garanzia globale di esecuzione (cd. performance bond) ed all’articolo 29, che proroga, in sede di prima applicazione del comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012 (legge anticorruzione), i termini di pubblicazione dei dati relativi all’esercizio 2012. Al fine di agevolare l’attività delle piccole e medie imprese, alcune norme aggiunte nel corso dell’esame parlamentare (articoli 26-bis e 26-ter), prevedono una serie di adempimenti riguardanti la suddivisione in lotti funzionali degli affidamenti relativi ai contratti per lavori, servizi e forniture, e la corresponsione in favore dell’appaltatore diun’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; tale norma(che si applicherà fino al 2014) introduce di fatto una deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo.
Trasporti
Per quanto concerne i trasporti, l’articolo 22 concerne la materia portuale, con la modifica della disciplina in materia di dragaggi – consentendo ad esempio la reimmissione nei siti idrici di provenienza ovvero l’utilizzazione per il rifacimento degli arenili anche dei materiali dei dragaggi che non presentino, come invece ora richiesto, caratteristiche analoghe al fondo naturale del sito di prelievo – e con misure in materia di autonomia finanziaria delle autorità portuali, prevedendo: a) l’innalzamento da 70 milioni di euro annui a 90 milioni di euro annui del limite entro il quale le autorità portuali possono trattenere la percentuale dell’uno per cento dell’IVA riscossa nei porti; b) la destinazione delle risorse anche agli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali. L’articolo 23 interviene sul Codice della nautica da diporto, modificando alcune delle disposizioni che regolano le attività di noleggio occasionale di durata complessiva non superiore a 42 giorni ed, in ambito fiscale, esentando dal pagamento della tassa le unità da diporto con lunghezza fino a 14 metri e riducendone l’ammontare per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 14 e i 20 metri. In materia di sistema ferroviariointervengono tra le altre due disposizioni: la prima (articolo 18), che consente la contrattualizzazione degli interventi in materia di sicurezza ferroviaria immediatamente cantierabili nelle more dell’approvazione del contratto di programma parte investimenti 2012-2016, (per l’importo già disponibile di 300 milioni); la seconda (articolo 24), che interviene invece in materia di regolamentazione del trasporto ferroviario, tra l’altro meglio dettagliando le modalità di separazione contabile e dei bilanci delle imprese ferroviarie. Infine, in materia di sicurezza stradale, si dispone la ricognizione dello stato di attuazione degli interventi del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, anche ai fini della eventuale revoca delle risorse e, in materia di sanzioni per violazioni al Codice della Strada, si prevede (articolo 20)  il pagamento in misura ridotta del 30 per cento delle sanzioni nel caso di pagamento effettuato entro cinque giorni, con l’esclusione delle violazioni più gravi, nonché la possibilità di utilizzo di strumenti di pagamento elettronico. Inoltre, viene stabilito (articolo 25-bis) che nella città di Torino debba individuarsi la sede dell'Autorità di regolazione dei Trasporti in un immobile di proprietà pubblica, laddove idoneo e disponibile.
Procedimento amministrativo
Un ulteriore intervento previsto dal decreto-legge concerne la materia del procedimento amministrativo, e riguarda: a) il profilo del rispetto dei tempi dei procedimenti (articolo 28), introducendo il diritto di chiedere un indennizzo da ritardo – che si aggiunge all’istituto del risarcimento del danno da ritardo, già vigente- della pubblica amministrazione nella conclusione dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte : la misura dell’indennizzo è stabilita in una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza del termine procedimentale, fermo restando un tetto massimo di 2.000 euro, ed il termine di scadenza per azionare un eventuale potere sostitutivo è di 20 giorni; b) quello della concentrazione degli adempimenti a carico dei cittadini: l’articolo 29 pone in proposito l’obbligo di fissare la data di decorrenza dell’efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini ed imprese al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore ; c) il procedimento di acquisto della cittadinanza italiana da parte di stranieri nati in Italia (articolo 33), prevedendo che, ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione, e che egli possa dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione. Inoltre si prevede che gli ufficiali di stato civile debbano comunicare all'interessato, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, la possibilità di esercitare il predetto diritto entro il diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto potrà essere esercitato anche oltre il termine fissato dalla legge.
Vengono introdotte (articolo 30-bis) alcune semplificazioni in materia agricola,stabilendosi che per la vendita diretta esercitata in occasione di sagre, fiere ed altre manifestazioni non sia richiesta la comunicazione di inizio attività;si prevede altresì che l'attività di vendita diretta, se svolta mediante il commercio elettronico, può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e infine che nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita. Inoltre viene abrogato (articolo 42) l'obbligo, per il personale addetto alla preparazione e vendita di sostanze alimentari, di essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria, e si sopprimono (articolo 42) le disposizioni le quali prevedono che il titolare delle imprese che effettuano attività di revisione dei veicoli debba essere munito di certificazione sanitaria di idoneità all'esercizio dell'attività medesima.
Edilizia
Un altro novero di misure interviene in tema di edilizia, e sono contenute prevalentemente nell’articolo 30, le cui disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge Tra le stesse possono segnalarsi: - la esclusione dalla tipologia degli interventi di ristrutturazione edilizia delle opere di demolizione e ricostruzione che comportano solamente variazioni nella sagoma; - viene eliminata la scadenza del 30 giugno 2014, oltrepassata la quale, in assenza della deliberazione comunale, non avrebbe trovato applicazione la SCIA per interventi di modifica alla sagoma; - la ricomprensione nella ristrutturazione edilizia anche del ripristino/ricostruzione di edifici crollati o demoliti; - la abrogazione delle disposizioni che prevedono, limitatamente ad alcune tipologie di interventi di edilizia libera, la dichiarazione del tecnico abilitato di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente; - la possibilità, per gli interventi assoggettati a SCIA, che l’interessato possa richiedere allo sportello unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari per l’intervento edilizio prima di presentare la SCIA, o contestualmente alla segnalazione. Nella medesima materia l'articolo 18 prevede l’obbligo per l’INAIL di destinare fino a 100 milioni di euro annui per il triennio 2014-2016, per la definizione di un piano di edilizia scolastica, e dispone che fino al 31 dicembre 2014 i sindaci e i presidenti delle province possano operare in qualità di commissari governativi, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, relativamente ai piani di riqualificazione e messa in sicurezza delle scuole statali (piani per i quali vengono destinati 150 milioni di euro). Nel corso dell’esame parlamentare è stata soppressa la norma, contenuta nel testo del decreto, che consentiva, nell’ambito dei parcheggi pertinenziali, che il trasferimento potesse riguardare anche il solo vincolo pertinenziale. Infine una specifica disposizione dell'articolo 30, inserita nel corso dell'esame parlamentare, consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, di prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al D.M. n. 1444/1968, che, all’articolo 9, fissa i limiti di distanza tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee.
Lavoro
Con riguardo agli interventi in materia di lavoro gli articoli 31, 32, 34 e 35 recano varie semplificazioni in materia, al fine di ridurre gli oneri che ne derivano per le imprese. Tali semplificazioni concernono il Documento unico di regolarità contributiva (DURC), vari adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro e denunce di infortuni, la possibilità di trasmissione per via telematica dei certificati medici di gravidanza, parto e interruzione di gravidanza, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità e, infine, la previsioni di procedure semplificate ai fini dell’adempimento degli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, nei casi in cui la permanenza del lavoratore in azienda non sia superiore alle cinquanta giornate di lavoro nel corso dell'anno solare. Inoltre l’articolo 32 è stato consistentemente modificato nel corso dell’esame parlamentare, con: - l’estensione della disciplina speciale in materia di sicurezza sul lavoro relativa al volontariato, alle associazioni di promozione sociale e al servizio civile; - l’introduzione di ulteriori garanzie ai fini dell’individuazione di un incaricato per la sicurezza in sostituzione della redazione del Documento di valutazione rischi da interferenze (D.U.V.R.I) nei settori a basso rischio infortunistico (con riduzione a cinque uomini-giorno del limite al di sopra del quale il Documento. va comunque redatto); -  la previsione di criteri più rigorosi per l’individuazione dei settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali; -  la semplificazione delle procedure per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro; l’estensione dell’ambito applicativo, con specifiche garanzie, delle disposizioni relative ai cantieri temporanei o mobili; - la semplificazione delle procedure di denuncia degli infortuni sul lavoro da parte dell’INAIL; -  l’esclusione delle spese relative al costo del personale nella determinazione del prezzo più basso negli appalti pubblici.
Sanità
Sono poi previsti alcuni interventi in materia sanitaria (articoli 42 e 44), tra i quali può citarsi in particolare la semplificazione di alcune procedure relative alle certificazioni e alle autorizzazioni sanitarie ritenute desuete alla luce dell’efficacia delle prestazioni (con la soppressione dell’obbligo di taluni certificati attestanti l’idoneità psico-fisica al lavoro e dei certificati di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego), nonché la semplificazione relative alle verifiche condotte dall’INPS sull’accertamento dell’invalidità (articolo 42-bis). Sono state inoltre aggiunte in sede parlamentare alcune disposizioni che intervengono sul decreto legge 158/2012, al fine di garantire tempi rapidi alla dispensazione a carico del SSN di speciali categorie di farmaci, razionalizzando e semplificando le procedure di classificazione e di rimborsabilità, di competenza dell'AIFA. Sono altresì stabilite (articolo 17) termini temporali certi, fissati al 30 giugno 2015 per la realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).
Ambiente
Il decreto-legge reca altresì disposizioni in materia ambientale, con riguardo aicommissari nelle situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti. A tal fine l’articolo 41: - novella il comma 359 dell’art. 1 della legge di stabilità 2013 al fine di chiarire i poteri attribuiti al Commissario, nominato con il D.M. Ambiente 3 gennaio 2013 per fronteggiare la situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio nella provincia di Roma; - detta disposizioni volte alla semplificazione e accelerazione nell’attuazione degli interventi di adeguamento del sistema dei rifiuti nella Regione Campania e finalizzate ad accelerare l’attuazione delle azioni in corso per il superamento delle criticità della gestione del sistema stesso e, quindi, per il superamento della procedura di infrazione comunitaria n. 2007/2195. Per le finalità indicate viene prevista la nomina, con decreti del Ministro dell’ambiente, di uno o più commissari ad acta per provvedere, in via sostitutiva degli enti competenti in via ordinaria, alla realizzazione e l’avvio della gestione degli impianti nella Regione Campania, già previsti e non ancora realizzati, ed alle altre iniziative strettamente strumentali e necessarie. Viene inoltre introdotto il divieto di importazione in Campania di rifiuti speciali e di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento. Una ulteriore disposizione, introdotta nel corso dell’esame parlamentare (articolo 41-ter) prevede l’esclusione di talune tipologie di impianti ed attività agricole dal novero degli impianti assoggettati all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Università e ricerca
Per quanto concerne l’università e la ricerca, l’articolo 58 aumenta la facoltà di assunzioni nelle università e negli enti di ricerca per l’anno 2014: in particolare, la stessa è elevata dal 20 al 50 per cento della spesa relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. A tal fine, viene corrispondentemente incrementato (articolo 60) il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO).Un ulteriore intervento concerne la procedura per la chiamata diretta, da parte delle università, di studiosi che siano risultati vincitori di alcuni programmi di ricerca di alta qualificazione. L’articolo 59 reca un Piano nazionale per il sostegno al merito ed alla mobilità degli studenti universitari, prevedendo a tal fine una borsa di studio “per la mobilità” - cumulabile con le borse di studio assegnate ai sensi della normativa generale sul diritto allo studio universitario (D.Lgs. 68/2012) - destinata agli studenti che, diplomatisi nell’a.s. 2012-2013 con un voto almeno pari a 95/100, si vogliano iscrivere nell’a.a. 2013-2014 ad una università italiana, statale o non statale (con esclusione delle università telematiche), che abbia sede in una regione diversa da quella di residenza. 
Misure fiscali
Gli interventi di carattere fiscale sono volti principalmente a sostenere l’economia, a semplificare alcuni adempimenti fiscali e a dar seguito ad un impegno assunto dal Governo in materia di riscossione.
Tra le misure fiscali volte a sostenere l’economia si segnala in primo luogo l’articolo 6 che, relativamente al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali fissa l’applicazione per il periodo 1° agosto 2013 - 31 dicembre 2015 dell’accisa nella misura di 25 euro per mille litri, nel caso che gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell’assegnazione del gasolio, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. Sono quindi estesi (articolo 11) anche al periodo d’imposta 2014 i crediti d’imposta per la produzione, la distribuzione e l’esercizio cinematografico previsti dalla legge finanziaria 2000, nel limite massimo di spesa di 45 milioni. I crediti d’imposta concernono sia i soggetti passivi IRES e i titolari di reddito di impresa a fini IRPEF, che non appartengono alla filiera del settore cinematografico ed audiovisivo (c.d. tax credit esterno), sia le imprese interne alla filiera del cinema (c.d. tax credit interno). Per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti locali e dello Stato attraverso la gestione di un sistema integrato di fondi immobiliari chiusi, l’articolo 12 autorizza la spesa di 6 milioni di euro (in luogo dei 3 milioni precedentemente stanziati, da ultimo, dalla legge di stabilità per il 2013) per l’apporto al capitale sociale della Società di gestione del risparmio. Inoltre, al fine di favorire l’accesso al Fondo di garanzia per i mutui relativi agli impianti sportivi, l’articolo 47, oltre ad eliminare la natura sussidiaria della garanzia prestata dal Fondo, semplifica la procedura di definizione dei criteri di gestione del Fondo. Per quanto concerne le procedure in materia di trasferimento di immobili agli enti territoriali, l'articolo 56-bis stabilisce che il 10% dei proventi dalla vendita dei beni che siano patrimonio dell'ente locale che procede all'alienazione sia destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (qualora non destinato in misura pari o superiore all'estinzione di debito dell'ente). Si dispone inoltre che i ministri dello sviluppo economico, giustizia, economia e lavoro presentino al Parlamento, entro il 30 settembre 2013, una relazione sulla disciplina e sulle prospettive dell'azionariato diffuso, vale a dire della partecipazione azionaria dei dipendenti agli utili dell'impresa (articolo 56-ter).
Vengono altresì introdotte misure di semplificazione fiscale, con la soppressione (articolo 5), tra l’altro, della responsabilità solidale dell’appaltatore per il versamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall'appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto, mentre rimane per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, nonché con la soppressione (articolo 51) della norma che aveva inteso semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d’imposta attraverso la trasmissione mensile dei dati (cd. 770 mensile). Viene  poi estesa (articolo 51-bis) la possibilità di ricorrere ai CAF anche per quei soggetti che nell’anno 2013 si trovavano in una condizione di lavoratore dipendente, ma nell’anno successivo non risultano più tali (e quindi non avrebbero potuto utilizzare un CAF in quanto non sussistendo più il rapporto di lavoro dipendente, non figura più il sostituto di imposta). Gli effetti della disposizione si concretizzano nella possibilità di ottenere già nell’anno stesso (successivo a quello del rapporto di lavoro dipendente) eventuali rimborsi (credito) da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Sempre in ambito fiscale, si interviene in tema di riscossione, in cui l’articolo 52 modifica e integra il D.P.R. n. 602 del 1973, prevedendo una serie di misure finalizzate ad aiutare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità. In particolare: - è ampliata fino a dieci anni la possibilità di rateazione del pagamento delle imposte (120 rate mensili), nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà, eventualmente prorogabile per altri dieci anni; - è ampliato a otto il numero di rate non pagate, anche non consecutive, a partire dal quale il debitore decade dal beneficio della rateizzazione del proprio debito tributario - viene stabilità l’impignorabilità sulla prima ed unica casa di abitazione a fronte di debiti iscritti a ruolo (per gli altri immobili del debitore l'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede è superiore a centoventimila euro); - i limiti di pignorabilità dei beni strumentali, previsti dall'articolo 515 del codice di procedura civile, sono estesi ai debitori costituiti in forma societaria; è stata inoltre inserita una norma in materia di fermo amministrativo dei beni mobili registrati, prevedendo che prima del fermo l’agente della riscossione notifichi una comunicazione preventiva con la quale avvisa che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo; se entro tale termine il debitore dimostra che il bene in questione è strumentale all’attività di impresa o della professione il fermo non è eseguito. Si prevede inoltre, al medesimo articolo 52, che l'agente della riscossione non dia corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali", da individuarsi con apposito decreto del Ministero dell'economia.
 L’articolo 53 infine proroga al 31 dicembre 2013 l’operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali (anche per le entrate di natura diversa dai tributi, di tutti gli enti territoriali, non solo dei comuni), consentendo anche ai concessionari diversi da Equitalia di proseguire le attività di accertamento e riscossione di entrate locali, purché in presenza dei requisiti per l'iscrizione all’albo dei soggetti abilitati ad accertare e riscuotere le entrate locali.
Giustizia civile
Un consistente intervento previsto dal decreto-legge, recato dagli articoli  da 62 a 84-bis concerne infine il sistema giudiziario civile. Gli interventi possono essere distinti in misure di carattere organizzativo e in misure processuali.
Per quanto riguarda le misure organizzative è introdotta la figura del giudice ausiliario, nel numero massimo di 400 unità, per lo smaltimento dell’arretrato civile. La misura persegue l’obiettivo della riduzione del contenzioso civile dinanzi alle corti d'appello, dove i procedimenti pendenti sono in aumento. Ogni giudice ausiliario dovrà definire nel collegio in cui è relatore almeno 90 procedimenti all’anno (per un totale di 36.000 procedimenti definiti all’anno), con una remunerazione di 200 euro a provvedimento e un tetto massimo annuo di 20.000 euro. Di ogni collegio giudicante non può fare parte più di un giudice ausiliario. I giudici ausiliari sono designati da ciascun consiglio giudiziario e nominati per cinque anni, prorogabili per non più di altri cinque, tra magistrati a riposo, professori e ricercatori universitari in materie giuridiche, avvocati e notai.
E’ prevista la possibilità che laureati in giurisprudenza qualificati e selezionati svolgano stage formativi di diciotto mesi presso uffici giudiziari, assistendo e coadiuvando i magistrati di tribunale e corte d’appello e i magistrati amministrativi. Gli interessati dovranno avere un punteggio di laurea minimo di 105 su 110 (da intendersi come requisito alternativo alla media di almeno 27 su 30 nelle materie individuate come più significative) ed un’età massima di 30 anni. Gli ammessi allo stage (per ciascuno dei quali il Ministero della giustizia viene autorizzato ad una spesa di 400 euro per l’acquisto di dotazioni strumentali) partecipano alle udienze, non percepiscono alcun compenso e possono svolgere altre attività purchè con modalità compatibili. E’ istituita (articolo 74) la figura dell'assistente di studio a supporto delle sezioni civili della Corte di cassazione, quale misura temporanea (cinque anni) per la celere definizione dei procedimenti pendenti. I magistrati assistenti di studio non possono fare parte del collegio giudicante. A seguito di alcune modifiche operate in sede parlamentare, è stato anche dispoto un intervento stabile di ampliamento dell’organico della Corte, aumentato di 30 unità, con particolare riferimento all’ufficio del massimario e del ruolo.
Con riguardo alle misure processuali, vengono limitati i casi in cui il procuratore generale deve intervenire nelle cause davanti alla Corte di Cassazione. E’ disciplinato (articolo 76) il procedimento volontario di affidamento a un notaio delle attività necessarie per lo scioglimento della comunione, ereditaria o volontaria, quando non siano controversi il diritto alla divisione o le quote o non sussistano altre questioni pregiudiziali.
E’ fatto obbligo al giudice civile, similmente a quanto già previsto per il giudice del lavoro, di formulare, in presenza di alcuni presupposti, una proposta transattiva o conciliativa, nel corso del processo di primo grado e d'appello. Nel corso dell’esame parlamentare è stata soppressa la disposizione, contenuta nel testo iniziale del provvedimento, secondo cui il rifiuto immotivato costituisse comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.
E’ snellito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: in caso di anticipo da parte del giudice della data dell'udienza, questa deve essere fissata non oltre il trentesimo giorno dalla scadenza del termine minimo a comparire; inoltre, l'esecutorietà del decreto ingiuntivo deve essere concessa, in presenza dei presupposti, alla prima udienza. Il contenuto della motivazione della sentenzacivile deve essere semplificato e a tal fine è possibile rinviare a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. E’ poi stabilita una disposizione speciale sulla competenza territoriale per la trattazione delle cause riguardanti le società con sede all'estero che non hanno una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia. Le regole ordinarie sulla competenza territoriale continuano a essere applicate per le controversie per una serie di casi in cui sono coinvolti soggetti cui l’ordinamento assicura una tutela specifica (es. lavoratori o consumatori).
E’ rivista la disciplina del preconcordato (o concordato con riserva), con il quale l’imprenditore in stato di crisi presenta la domanda, riservandosi di presentare entro un determinato termine la proposta, il piano e la documentazione relativamente alla ristrutturazione del debito, all’attribuzione dell’attività delle imprese a un assuntore e alla suddivisione dei creditori in classi. Le prescrizioni introdotte sono dirette a evitare abusi da parte del debitore e ad aumentare le informazioni dei creditori e del tribunale.
E’ da ultimo modificata la disciplina della mediazione civile (articolo 84). In particolare, è ripristinata la mediazione obbligatoria, già oggetto di una declaratoria d'incostituzionalità per eccesso di delega da parte della Corte costituzionale. Il tentativo di mediazione, condizione di procedibilità della domanda, è esclusa per alcuni tipi di controversie tra cui quelle in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. Il verbale di accordo non potrà essere omologato in assenza della sottoscrizione degli avvocati che assistono tutte le parti e gli avvocati iscritti all'albo saranno di diritto mediatori. La norma è stata consistentemente integrata nel corso dell’esame da parte della Camera, disponendosi in particolare che, ricevuta la domanda di mediazione, il mediatore debba, entro 30 giorni, fissare un primo incontro tra le parti, e che tanto al primo incontro quanto ai successivi le parti debbano partecipare alla mediazione con l’assistenza di un avvocato; in sede di primo incontro il mediatore dovrà inoltre invitare le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione. E’ stato infine introdotto il principio della gratuità della mediazione quando appaia chiaro, già in sede di primo incontro, che non sussistono i presupposti per procedere.
Altre disposizioni
Il decreto legge reca inoltre ulteriori disposizioni tra le quali possono in particolare segnalarsi:
    • l'esclusione (articolo 29-bis) per i comuni tra i 5.000 e i 20.000 abitanti le cui elezioni si siano tenute prima della data di entrata in vigore del decreto 138/2011 (17 settembre 2011) dall’applicazione dell’incompatibilità tra le cariche di deputato, di senatore e di membro del Governo con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali superiori a 5.000 abitanti. Nella medesima materia inoltre l'articolo 29-ter stabilisce che le nuove cause di incompatibilitàintrodotte dal decreto legislativo 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni non si applicano alle situazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo;
    • una norma in tema di stabilimento degli esercizi commerciali, con la quale si dispone (articolo 30, comma comma 5- bis) per le Regioni e gli enti locali la possibilità di prevedere anche aree interdette agli esercizi commerciali,ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali;
    • la previsione (articolo 84-ter) di alcuni limiti agli emolumenti degli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni,stabilendosi: a) che per le società che emettono strumenti finanziari quotati, nonché per le società dalle stesse controllate, il compenso per l’amministratore delegato e per il presidente del consiglio d’amministrazione non possa essere superiore al 75 per cento del trattamento economico complessivo determinato nel corso del mandato antecedente al rinnovo; b) per quelle che emettono titoli azionari quotati, all’assemblea degli azionisti deve essere sottoposta un proposta che preveda una remunerazione degli amministratori con delega delle società medesime – nonché delle controllate – che deve essere assentita dall’azionista di controllo pubblico.

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