martedì 19 giugno 2012

APPELLO URGENTE NO AL SALVATAGGIO DEI COMMISSARI DIMEZZATI


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Oggetto: APPELLO URGENTE NO AL SALVATAGGIO DEI COMMISSARI DIMEZZATI

All'attenzione dei  Capigruppo e Presidente della Camera Onorevoli Fini Gianfranco, Fabrizio Cicchitto, Brugger Siegfried, Donadi Massimo, Dozzo Gianpaolo, Franceschini Dario, Galletti Gian Luca, Moffa Silvano
e dei deputati della Camera
e ai Capigruppo della VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
Onorevoli Di Biagio Aldo, Lanzarin Manuela, Dionisi Armando, Scilipoti Domenico, Mariani Raffaella, Ghiglia Agostino, Nucara Francesco,Piffari Sergio Michele 
PREMESSO
che oggi alle ore 15 esamineranno la conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile. (C. 5203-A(vedi fascicoli di seduta stampati) Relatori: Distaso, per la I Commissione; Margiotta, per l’VIII Commissione, come da ordine del giorno
SI CHIEDE
di respingere le proposte sotto riportate a firma Lanzarin, Meroni, Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri, Contento, Millamato, Carlucci poichè esse costituiscono un grave atto di violazione delle regole con cui deve operare la Protezione Civile già sanzionata e censurata dalla Corte dei Conti (Deliberazione n. 4/2011/G), da due sentenze del Tar Lazio (10184/2011, 01140/2012), e pregiudicano la convivenza civile e democratica nei territori interessati dai veri disastri che questi metodi sul piano amministrativo, ambientale, economico e finanziario possono costruire a danno delle collettività e una effettiva violazione dei principi costituzionali.
  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le gestioni commissariali relative ad opere infrastrutturali in corso di realizzazione, che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino al completamento e all'entrata in esercizio delle medesime opere. 
 
3. 5. Lanzarin, Meroni, Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.
  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo non si applicano alle gestioni commissariali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operano per la realizzazione delle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 161, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 3. 200. Contento.
  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5 della legge n. 255 del 1992, come modificato dal presente decreto, e del comma 2 del presente articolo, restano, altresì, fermi gli effetti della deliberazione del Consiglio dei ministri 11 luglio 2008, in relazione al settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, e della deliberazione del Consiglio dei ministri 31 luglio 2009, in relazione al settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, ivi inclusi quelli, rispettivamente: 
   a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2008, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2009, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2008, n. 3702, e 22 luglio 2011, n. 3954, pubblicate nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2008 e n. 185 del 10 agosto 2011;    b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2009, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 14 agosto 2009, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2010, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009, n. 3802 e dell'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, n. 3920, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2009 e n. 33 del 10 febbraio 2011 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2011. 
*3. 6. Milanato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5 della legge n. 255 del 1992, come modificato dal presente decreto, e del comma 2 del presente articolo, restano, altresì, fermi gli effetti della deliberazione del Consiglio dei ministri 11 luglio 2008, in relazione al settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, e della deliberazione del Consiglio dei ministri 31 luglio 2009, in relazione al settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, ivi inclusi quelli, rispettivamente: 
   a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2008, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2009, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2008, n. 3702, e 22 luglio 2011, n. 3954, pubblicate nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2008 e n. 185 del 10 agosto 2011; 
   b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 14 agosto 2009, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2010, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009, n. 3802 e dell'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, n. 3920, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2009 e n. 33 del 10 febbraio 2011 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2011. 
*3. 8. Lanzarin, Meroni, Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 non si applicano a quelle gestioni commissariali operanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel cui ambito, alla data di scadenza del relativo stato di emergenza, sia già stata avviata la realizzazione degli interventi programmati per il superamento dell'emergenza stessa, sulla base e nei limiti delle risorse già disponibili presso le corrispondenti contabilità speciali. 
3. 207. Carlucci.

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